SI PUÒ TRASFORMARE IL POSTO AUTO CONDOMINIALE IN BOX AUTO?
Ci
si chiede se all'interno di un garage condominiale, ove i posti macchina sono
delineati con le strisce, il singolo condomino possa delimitare tale spazio per
escludere l'accesso da parte di altri condomini.
Per far ciò, occorre innanzitutto comprendere se il posto auto sia di proprietà esclusiva del singolo condomino o sia invece di natura condominiale. A tale riguardo, basterà visionare l'atto di acquisto del proprio immobile o, eventualmente, richiedere una visura presso i pubblici registri.
In
secondo luogo, è opportuno verificare che nel regolamento di condominio di
natura contrattuale (ossia quello redatto dal costruttore e menzionato nell'atto
di compravendita) non vi sia alcun divieto di modificare la struttura
dell'edificio e/o le parti comuni del medesimo.
Infatti, nel caso vi sia un divieto di tal genere, l'opera sarebbe senz'altro illegittima e ciascun condomino, anche a distanza di anni dalla costruzione dell'opera, potrebbe adire l'autorità giudiziaria affinché disponga il ripristino dello stato dei luoghi.
Una volta verificato ciò, sarà necessario che la costruzione non pregiudichi la stabilità e la sicurezza dell'edificio e che non alteri il decoro architettonico.
Ovviamente, occorrerà il permesso dell'autorità amministrativa (si ritiene che, costituendo la chiusura del posto auto scoperto in box una nuova costruzione, sarà necessario il rilascio del permesso di costruire), dovendo altresì accertarsi che il regolamento comunale non contenga divieti in tal senso.
Nel caso in cui non vi siano le problematiche sopra elencate (sarà necessario incaricare un geometra, architetto o ingegnere che, oltre a curare i rapporti con l'amministrazione comunale, potrà fornire i chiarimenti necessari dal punto di vista tecnico), l'opera potrà essere realizzata anche senza il consenso degli altri condomini. La riforma del condominio, infatti, ha previsto che il condomino dovrà soltanto comunicare in via preventiva all'amministratore l'inizio dei lavori e che sarà quest'ultimo, poi, ad informare l'assemblea (art. 1122, comma 2, del codice civile).
A confermare quanto sopra è intervenuta anche una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 26426/14), la quale ha precisato che "il singolo condomino può legittimamente chiudere lo spazio relativo al suo posto auto ... anche se in questo modo va ad inglobare una parte di proprietà comune". In particolare, è stata riconosciuta "la facoltà concessa al proprietario, a norma dell'art. 841 c.c. di recintare (chiudere) il proprio fondo in qualunque tempo".
