PARCHEGGIO E CONDOMINIO. DISCIPLINA TURNARIA DEI POSTI AUTO
Una delle maggiori problematiche che si riscontra all'interno dei condomini è quella dei posti auto e dei parcheggi.
Invero, non è infrequente che, per le oggettive dimensioni del parcheggio condominiale, non tutti riescano a fruire contemporaneamente del bene comune, generandosi così discussioni e liti.
Ci si chiede, quindi, se sia possibile elaborare una disciplina regolatoria che stabilisca in modo chiaro le modalità di utilizzazione del bene in capo a tutti i partecipanti alla comunione.
In primo luogo, deve ricordarsi che il diritto di utilizzo dei posti auto condominiali non varia in funzione dei millesimi posseduti dal singolo condòmino, avendo ogni partecipante alla comunione il diritto di fruire in senso paritario del bene, rilevando la quota di proprietà solo con riferimento ai pesi e ai vantaggi della comunione (e non anche in ordine al relativo godimento).
In ogni caso, appare opportuno ancora una volta chiarire che la nozione di pari uso del bene comune di cui all'art. 1102 c.c. "non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri" (Cass., n. 8808/03). Infatti, se detta facoltà postulasse necessariamente il contemporaneo uso da parte di tutti, sarebbe impossibile per ogni condòmino usare il bene tutte le volte che questo fosse insufficiente al fine preposto.
Ovviamente, dovendo l'utilizzo in questione essere compatibile con i diritti degli altri condomini, è illegittimo il comportamento di chi parcheggi la propria auto nel parcheggio condominiale per lunghi periodi, impedendo così agli altri condomini di poterlo utilizzare. Invero, sulla questione è intervenuta in più occasioni intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che "tale condotta costituisce un abuso, poiché manifesta l'intenzione di occupare una parte dello spazio comune in via esclusiva" (Cass., n. 3640/05).
Ciò rilevato, per evitare tutte le problematiche che possono scaturire dalle suddette circostanze, è opportuno che i condomini si riuniscano in assemblea e adottino concordemente un apposito regolamento che disciplini facoltà di utilizzo del parcheggio condominiale, con le maggioranze di cui all'art. 1136, comma 2, c.c.
Tale facoltà è stata ritenuta legittima anche da parte della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che la disciplina turnaria dei posti auto, non comportando l'esclusione di un condomino dall'uso del bene comune, assicura a tutti i partecipanti alla comunione il massimo utile possibile nel caso in cui sia impossibile l'utilizzo contemporaneo (Cass., n. 12873/05).
